31/07/2010 15:36:52
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STATUTO MAZIONALE A.I.S.

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA IL 9 OTTOBRE 2003

ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita, con sede in Milano e con durata indeterminata, l'Associazione Italiana Sommeliers (A.I.S.).
ART. 2 - PERSONALITA' GIURIDICA
Per quanto non previsto dallo statuto sociale, l’associazione sarà regolata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti. L'associazione ha ottenuto il ricono­scimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 6 Aprile 1973 Numero 539, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 239 del 15 Settembre 1973.
ART. 3 - SCOPO SOCIALE
L’associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione del sommelier nonché di valorizzare la cultura del vino nell’ambito della ristorazione. Essa pertanto svolgerà ogni attività, di carattere culturale, didattico ed editoriale, per propagandare la conoscenza e il consumo dei vini e di altre bevande alcoliche e per valorizzare l’enogastronomia ita-liana in Italia e all’Estero, curando direttamente, e nelle opportu­ne sedi, la preparazione professionale dei sommelier e del perso­nale docente. L’associazione promuoverà inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. Promuoverà in sede legislativa l’introduzione della propria didattica nelle scuole di settore ed extra scolastiche, nonché il riconoscimento della figura professionale del somme­lier.
ART. 4 - AUTONOMIA
L’associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere ed organo sindacale o politico. Tramite i propri organi, studia e segue i problemi sindacali relativi all'attività professionale dei propri soci, formulando proposte e intervenendo presso i compe­tenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei dirit­ti e degli interessi dei propri iscritti.

ART. 5 - CATEGORIE DEI SOCI
Possono essere iscritti all’associazione i cittadini Italiani e gli stra­nieri, residenti in Italia e all'estero. L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:
A) Sommelier - Sommelier professionista:
è sommelier chi ha superato l’esame alla fine del percorso didat­tico A.I.S. È sommelier professionista il sommelier che opera pre­valentemente nel campo del vino da almeno un anno nelle seguenti forme: 1°. titolare o lavoratore dipendente di esercizio aperto al pubbli­
co in cui viene venduto, consigliato e/o servito il vino; 2°. lavoratore autonomo verso corrispettivo, senza vincoli di dipendenza da uno o più soggetti di cui al punto 1°;
3°. insegnante teorico e/o tecnico pratico di esercitazioni di sala e bar, nelle scuole alberghiere o negli istituti professionali alber­ghieri di stato, e nelle scuole regionali.
L'età minima è diciotto anni.
B) Aspirante Sommelier:
è chi ha iniziato, e non completato, il percorso didattico A.I.S. e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all’associazione.
C) Sommelier Onorario:
è chi, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevo­le per l’opera svolta a favore dell’associazione. I sommelier onora­ri sono nominati dalla giunta esecutiva nazionale e sono esonera­ti dal versamento della quota sociale.
D) Sostenitore:
è la persona o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell’associa-zione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo, connesso con il rispettivo campo di attività economica, corri­sponde quote annuali, graduate in rapporto alle specifiche cate­gorie di appartenenza, secondo i canoni fissati dal consiglio nazionale. Il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità per il ricono­scimento delle qualifiche. Tutti hanno diritto a partecipare alle assemblee. I sommelier ed i sommelier professionisti hanno diritto di voto; gli aspiranti som­melier hanno diritto di voto solamente nelle assemblee di bilan­cio; i sommelier onorari e i sostenitori non hanno diritto di voto.

ART. 6 - ORGANI
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
A) Assemblea.
L’assemblea è formata dagli associati appartenenti alle categorie di cui all’art. 5. Hanno diritto di voto i sommelier (art. 5/A) in regola con il paga­mento della quota sociale nei termini previsti dal regolamento. Viene convocata, almeno una volta all’anno dalla giunta esecuti­va nazionale, per pubblici proclami, mediante pubblicazione del-l'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'associazione, da effet­tuarsi almeno 45 giorni prima della data dell'assemblea. L’assemblea nomina il Presidente e il segretario. Spetta all’assemblea:

  1. - eleggere, ogni quattro anni, il consiglio nazionale;
  2. - fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
  3. - approvare la relazione del Presidente dell’A.I.S.;
  4. - modificare lo statuto, se convocata per tale scopo;
  5. - stabilire i rimborsi forfettari per gli organi statutari. L’assemblea sarà valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci mentre, in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza sempli­ce, tranne quelle relative alle modifiche statutarie, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata (art. 9).

B) Consiglio Nazionale
Il consiglio nazionale:
-  determina la politica associativa;
-  indica le linee programmatiche dell’associazione;
-  predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;
-  può modificare o annullare le decisioni della giunta esecutiva nazionale nella riunione immediatamente successiva all’adozio-ne delle decisioni stesse;
-  elegge il Presidente, scelto fra i sommelier professionisti, due vice Presidenti, di cui uno scelto fra i sommelier professionisti e l’altro fra i sommelier, nonché gli altri componenti di giunta;
-  si esprime sulla eventuale mozione di sfiducia proposta sulle decisioni della giunta che, in caso di approvazione, è obbligata a dimettersi;

-  può presentare proposte di modifica dello statuto;
-  stabilisce annualmente le quote sociali;
-  emana e modifica il regolamento di attuazione del presente sta­tuto, e il regolamento elettorale, su proposta della giunta;
-assolve a tutti gli altri compiti previsti dallo statuto. Il consiglio nazionale è composto dai Presidenti delle associazio­ni regionali e da dodici componenti eletti ogni quattro anni dal-l’assemblea degli associati, otto dei quali scelti tra i sommelier professionisti e quattro scelti tra i sommelier. La categoria di appartenenza dei consiglieri eletti viene determinata al momento dell’elezione e gli eletti rimangono in carica fino alla fine del mandato, anche in caso di variazione della qualifica, nell’ambito delle categorie di cui all’art. 5. In caso di sostituzione di un Presidente regionale, il nuovo eletto sostituirà il precedente quale componente di diritto. La candidatura a consigliere nazionale è incompatibile con la carica di Presidente regionale. Il consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga oppor­tuno o quando ne abbia ricevuto richiesta da almeno la metà dei consiglieri. Se un componente del consiglio nazionale eletto dal-l’assemblea, per qualsiasi motivo, viene a mancare, subentra al suo posto il primo dei non eletti della stessa categoria. Il consiglio nazionale dovrà essere convocato almeno venti giorni prima della relativa seduta con lettera, e-mail, fax, o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. In caso di urgenza il ter­mine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. Il consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, in via gra­data, dal vice Presidente sommelier professionista, dal vice Presidente sommelier, dal consigliere più anziano. Per la validità delle delibere del consiglio nazionale occorrerà la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggio­ranza dei presenti, salvo le eccezioni contemplate nel presente sta­tuto. In caso di parità avrà prevalenza il voto del Presidente. All’inizio della riunione, il consiglio nomina un segretario che redige il verbale. Il verbale verrà inviato a tutti i componenti del consiglio, che potranno impugnarlo entro 30 giorni dal ricevi­mento, avanti al comitato di garanzia. Il consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può nominare Presidenti onorari dell’A.I.S. scelti fra le persone che, avendo già rivestito la carica di Presidente, meritino tale riconoscimento per la loro attività a favore dell’A.I.S. Con la stessa maggioranza può

revocarne la qualifica.
I Presidenti onorari partecipano alle riunioni del consiglio nazio
­nale senza diritto di voto.

C) Giunta Esecutiva Nazionale.
La giunta esecutiva nazionale (G.E.N.) ha i poteri decisionali e operativi del consiglio nazionale, salvo quelli riservati per statuto al consiglio. Il consiglio nazionale, dopo le elezioni, provvede a nominare la giunta esecutiva nazionale scegliendone i compo­nenti tra i consiglieri eletti dall’assemblea. La G.E.N. è costituita da nove componenti:

  1. - Il Presidente, che assume anche la presidenza dell’A.I.S., scelto fra i Sommelier professionisti, rieleggibile consecutivamente per una sola volta;
  2. - un vice Presidente, scelto fra i sommelier professionisti;
  3. - un vice Presidente scelto fra i sommelier;
  4. - altri sei componenti, quattro dei quali sommelier professionisti e due sommelier, ai quali il Presidente affiderà gli incarichi che riterrà opportuni, nell’ambito dei propri poteri statutari.

D) Presidente.
Rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti, attivi e passi­vi, con terzi, nonché in giudizio. In caso di suo impedimento, è sostituito dal vice-Presidente sommelier professionista  o, in via gradata, dal vice Presidente sommelier.
E) Collegio dei Revisori dei Conti.
Partecipa alle riunioni del consiglio nazionale e della giunta ese­cutiva nazionale. Viene chiamato a esprimere parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il collegio dei revisori dei conti viene eletto ogni quattro anni dall’assemblea ed è composto da tre membri scelti nella cate­goria dei sommelier.
F) Collegio dei Probiviri
E’ competente a decidere le questioni disciplinari, deontologiche e concorrenziali inerenti lo statuto e i rapporti associativi. Viene eletto ogni quattro anni dall’assemblea ed è composto da tre per-sone scelte tra i sommelier onorari (art.5/C).
G) Comitato di garanzia.
E’ competente a risolvere le divergenze e controversie di qualsia­si natura, indicate nell'art. 19. Il comitato di garanzia è costitui­to da tre sommelier eletti ogni quattro anni dall’assemblea e da due sommelier nominati dalla G.E.N. da scegliere tra gli appar­tenenti alla commissione statuto, esperti nel ramo giuridico, salvo che i tre eletti non siano già tutti esperti in detto ramo. Le vota­zioni per il rinnovo delle cariche sociali vengono effettuate secondo le norme previste dal regolamento elettorale approvato dal consiglio nazionale.

A completamento e integrazione degli organi sociali, la giunta esecutiva nazionale può nominare una o più commissioni di lavo­ro, ove ne ravvisi la necessità e l’opportunità. Parimenti, il Presidente dell’A.I.S. può costituire un comitato di presidenza, con funzioni consultive, composto da non più di tre consiglieri nazionali. Considerato il conflitto d'interessi, non possono acce­dere alle cariche sociali i produttori, gli imbottigliatori, gli agen­ti di commercio del vino e di prodotti alcolici, pur mantenendo il diritto di voto.
ART. 7 - ASSOCIAZIONI REGIONALI ITALIANE
L’associazione Italiana Sommeliers opera sul territorio nazionale per mezzo di associazioni regionali costituite in conformità ai principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento di applicazione e secondo le direttive del consiglio nazionale. Lo statuto delle asso­ciazioni regionali dovrà essere uniformato al modello deliberato dalla G.E.N. Detto modello non è modificabile nelle sue parti essenziali. Potrà essere modificato e integrato, a livello locale, solo con il consenso della giunta esecutiva nazionale. Gli statuti regio­nali entrano in vigore solo dopo l'approvazione, preventiva, e in ratifica, da parte della giunta esecutiva nazionale. L’ambito terri­toriale di ciascuna associazione regionale coincide, di norma, con la regione, salvo diversa determinazione del consiglio nazionale. Il socio che aderisce all’Associazione Italiana Sommeliers è auto­maticamente iscritto all’associazione regionale. L'espulsione dall'A.I.S. comporta l'espulsione anche dall'associazione regionale. L’associazione regionale non può avere un numero di soci infe­riore a quello stabilito dal regolamento. Il Presidente regionale eletto tra i sommelier professionisti è garante della politica del-l’associazione Italiana Sommeliers sul suo territorio, cura e con­trolla la gestione amministrativa dell’associazione regionale. L’associazione regionale opera attraverso delegazioni che, di rego­la, corrispondono al territorio di una provincia, ciascuna delle quali è guidata da un delegato. Il regolamento disciplina l'istitu-zione e la gestione delle associazioni regionali e delle delegazioni.

Le associazioni regionali sono soggette alle direttive e al control-lo degli organi nazionali. Le cariche nelle associazioni regionali hanno la stessa durata delle cariche nazionali e devono essere rin­novate almeno trenta giorni prima del rinnovo delle cariche nazionali.
ART. 8 - ASSOCIAZIONI LOCALI ESTERE
L’associazione Italiana Sommeliers promuove la costituzione di associazioni locali estere per gli italiani residenti all’estero e per gli stranieri che abbiano frequentato, o frequentino i corsi A.I.S. nei loro paesi. L’ambito territoriale di ciascuna associazione locale estera coinci­de, di norma, con una Nazione, salvo diversa determinazione del consiglio nazionale. Le associazioni dovranno uniformarsi a tutti i principi stabiliti dal presente statuto e dal regolamento di appli­cazione, compatibilmente con la legislazione del loro paese.
ART. 9 - MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica dello statuto sociale possono essere pre­sentate dal consiglio nazionale o da almeno un terzo dei somme­lier (art. 5/A). In tal caso il consiglio nazionale dovrà convocare un’assemblea nella sede e luogo che riterrà più opportuno, entro sei mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello sta­tuto. Per modificare lo statuto occorrerà, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aven­ti diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, aventi dirit­to al voto.
ART. 10 - DELEGHE
Nelle assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe.
ART. 11 - BILANCI E QUOTE SOCIALI
La quota sociale viene fissata ogni anno dal consiglio nazionale. I bilanci preventivo e consuntivo vengono approvati ogni anno dall’assemblea dei soci (Art.5/A,5/B), in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l’anno solare. I progetti dei bilanci elaborati dalla giunta esecutiva nazionale e predisposti dal consiglio nazionale, vengono messi a disposizione con i relativi allegati ai soci aventi diritto al voto entro quindici giorni precedenti l’assemblea, pres-so la sede nazionale e presso le sedi territoriali. L’assemblea per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Le decisioni dell’assemblea ven­gono prese, in prima convocazione, con la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALIFICA
La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale. Può essere inoltre determinata dal collegio dei probiviri per qua­lunque altra azione od omissione che leda la dignità e il prestigio sia del singolo socio, sia dell'associazione. Qualora un socio perda i requisiti necessari per l'iscrizione ad una delle categorie di cui all'art. 5, e possieda quelli di appartenenza a una delle altre categorie, può optare per il passaggio a quest'ul-tima.
ART. 13 - GIUDIZIO DISCIPLINARE
Qualora il socio incorra in una delle mancanze di cui al prece­dente articolo di competenza del collegio dei probiviri, fatta ecce­zione per il mancato pagamento della quota sociale, e/o altra vio­lazione dello statuto e del regolamento, sarà sottoposto dallo stes­so a giudizio disciplinare, sentendo l’interessato, dando corso alla necessaria istruttoria e decidendo, a maggioranza, nel minor tempo possibile. Nel caso in cui ritenesse palesemente infondata la denuncia, potrà procedere - anche d'ufficio - a giudizio disci­plinare nei confronti dei denunzianti. Le sanzioni disciplinari applicabili sono: 1) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non più ricadervi; 2) pena pecuniaria, da due a venti volte la quota sociale da pagar­si a favore dell’associazione; 3) sospensione dall'esercizio della professione di sommelier per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; 4) espulsione dall’associazione; in tal caso il socio non avrà dirit­to al rimborso della quota sociale e dovrà restituire le insegne. I giudizi disciplinari saranno pubblicati sull'organo ufficiale di stampa dell’associazione.

ART. 14 - CARICHE SOCIALI-ASSUNZIONE DI PERSONALE
Ogni carica sociale è un mandato, non retribuito, con obbligo di adempierlo. La G.E.N. può disporre rimborsi spese per attività svolte a favore dell’associazione. Per tutti i componenti degli organi statutari sono previsti rimborsi delle spese di viaggio docu­mentate, comprese le indennità chilometriche, nonché le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato annual-mente dall’assemblea. L’associazione può assumere personale, secondo le esigenze, rispettando le normative vigenti. In caso d’assunzione, i soci appartenenti alla categoria sommelier (art. 5/A) decadranno immediatamente da qualsiasi carica sociale.
ART. 15 - ENTE DI SVILUPPO ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
L’associazione Italiana sommeliers potrà promuovere un ente di sviluppo delle attività associative sotto la forma di società coope­rativa a r.l., o associazione, o altra persona giuridica, alle condi­zioni che riterrà più opportune, il cui statuto dovrà avere l’ap-provazione del consiglio nazionale.
ART. 16 - DISTRIBUZIONE UTILI
Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell’associazione non possono essere distribuiti agli associati, sotto forma di divi­dendi o altro, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti a norme di legge.
ART. 17 - VOTAZIONI NELLE DELIBERE
I soci e componenti degli organi associativi non possono parteci­pare alle votazioni delle delibere che li riguardano.
ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con le maggioranze di due terzi degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e dei due terzi dei presenti aven­ti diritto al voto, in seconda convocazione. Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell’A.I.S. o per fini di pubblica utilità.
ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Sono devolute al comitato di garanzia, in esclusiva, le controver­sie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, tra gli associati, tra gli associati e l’associazione, tra gli associati e gli organi associativi, tra gli organi associativi, che dovessero sorgere per ragioni ine­renti gli scopi e il funzionamento dell’A.I.S., o per motivi con­nessi. Entro un mese dal suo completamento il comitato di garanzia, convocato dal Presidente dell’A.I.S., elegge al suo interno un Presidente, che dovrà essere scelto tra gli esperti del ramo giuridi­co. Il comitato di garanzia resta in carica per 4 anni. Il ricorso al comitato di garanzia deve essere presentato alla segreteria del comitato di garanzia presso la segreteria centrale dell’A.I.S. entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di giorni 30 dalla deli­bera o dall’evento impugnato, o dalla loro conoscenza formale. Il ricorso deve contenere una precisa domanda e una chiara espo­sizione dei fatti, accompagnata dalla documentazione disponibi­le. Il comitato di garanzia svolge un’istruttoria sentendo le parti entro 15 giorni dalla loro convocazione, con garanzia del princi­pio del contraddittorio; ha accesso a tutti i documenti esistenti in A.I.S.; dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data dell’audizio-ne delle parti salvo proroga motivata. Detti termini non sono perentori. La decisione del comitato di garanzia potrà essere di condanna, di accertamento o di annulla­mento. Il comitato di garanzia può porre le spese vive a carico della parte soccombente. Le decisioni del comitato di garanzia saranno pubblicate sulla rivista associativa, integralmente o per estratto. Il comitato di garanzia, qualora dagli accertamenti risulti la vio­lazione di principi disciplinari, oltre a emettere i provvedimenti di propria competenza, trasmette gli atti al collegio dei probiviri per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. Le decisioni del comitato di garanzia sono vincolanti fra le parti, irrituali e inap­pellabili.

ART. 20 - ATTIVITA’ VIETATE
Gli associati A.I.S. si impegnano a non esercitare attività in con
­trasto o in concorrenza con quelle dell’associazione.
L’associato che incorra in tali mancanze verrà, su segnalazione,
deferito al collegio dei probiviri, il quale deciderà ai sensi dell’art.
13 dello statuto.
E’ fatto divieto agli associati di utilizzare il marchio A.I.S. senza
la preventiva autorizzazione della G.E.N.


ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Statuto e Regolamenti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

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