31/07/2010 15:43:35
HOME PAGE
PRESIDENTE
STATUTO
ORGANIGRAMMA
DIVENTA SOCIO AIS
CALENDARIO
SEGRETERIA
DELEGAZIONI
Apuana
Arezzo
Firenze
Grosseto
Isola d'Elba
Livorno
Lucca
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Val d'Elsa
Versilia
STATUTO REGIONALE A.I.S.

STATUTO ASSOCIAZIONE TOSCANA SOMMELIERS AIS
(approvato dalla G.E.N. in data 5/6/2006; approvato dall'Assemblea dei soci AIS Toscana in data 20/11/2006)

All. "A" all'atto repertorio n. 59.274/9.484 del 20/11/2006
STATUTO


ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita con sede in Calenzano (Firenze) Via Giacomo Puccini n. 35 e con durata indeterminata, un' associazione denominata "Associazione Toscana Sommeliers A.I.S.".
Il territorio di competenza dell'associazione è quello della Regione Toscana.
ART. 2 - SCOPO SOCIALE
L'associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo primario di provvedere a qualificare la figura a la professione del Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino nell'ambito della ristorazione. Essa pertanto svolgerà ogni attività, di carattere culturale, didattico ed editoriale, per propagandare la conoscenza e il consumo dei vini e di altre bevande alcoliche e qualificare l'enogastronomia italiana in Italia e all'Estero, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente.
L'Associazione si riconosce integralmente, nello spirito e nella sostanza  nelle direttive statutarie dell'Associazione Italiana Sommeliers alle quali attività  lo Statuto dell'Associazione Regionale dovrà costantemente uniformarsi, anche assoggettandosi ad eventuali controlli disposti dagli organi dell'Associazione Italiana Sommeliers.
ART. 3 - ATTIVITA'
Per il raggiungimento dello  scopo sociale l'Associazione svolgerà i corsi di qualificazione professionale per Sommeliers in armonia con i Regolamenti e lo Statuto dell'A.I.S. Nazionale.
Per l'impegno nella divulgazione culturale del vino di qualità, dei distillati, dei liquori e delle bevande miscelate, nonché dei cibi e della tematica dell'abbinamento cibovino e olio, l'Associazione sarà promotrice di pubblicazioni, seminari, manifestazioni e stage come parte integrante dei corsi di qualificazione professionale, con particolare riguardo alle produzioni della Regione Toscana.
L'associazione dovrà svolgere anche attività di aggiornamento culturale e professionale, di approfondimento su tematiche inerenti la cultura del vino indirizzate prevalentemente verso gli associati.
L'Associazione promuoverà inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. Promuoverà in sede legislativa l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore ed extra scolastiche della Regione Toscana.
ART. 4 - PATRIMONIO
L'Associazione non persegue scopi di lucro e provvede al proprio sostentamento tramite autofinanziamenti e/o contributi forniti da Enti pubblici e privati.
Il patrimonio dell'associazione è rappresentato da:
a) Porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai soci all'A.I.S. nazionale e ristornate, per la quota stabilita dal consiglio Nazionale dell'A.I.S., alle associazioni regionali;
b) Proventi derivanti dalla gestione dei corsi di qualificazione per sommelier;
c) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche commerciale, svolte nei limiti consentiti dallo Statuto;
d) Liberalità, contributi, elargizioni forniti da Enti pubblici e privati.
e) Eventuali quote associative previste e deliberate dall'Assemblea dei soci.

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'Associazione non potranno essere distribuiti agli associati in alcun modo, nemmeno sotto forma di dividendi o altro, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione vengano imposte a norma di legge.
Qualora il rapporto con l'associazione venisse a cessare per qualsiasi motivo, il socio non potrà pretendere la restituzione delle quote o dei contributi versati.

ART. 5 - SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soci dell'Associazione Italiana Sommeliers che siano residenti nel territorio della Regione Toscana.
L'espulsione dall'A.I.S. comporta l'espulsione anche dalla associazione regionale.
La qualità di Socio può venir meno anche per i seguenti motivi:
- mancato rinnovo dell'adesione all'A.I.S. Nazionale;
- morosità nel pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- inosservanza delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali e regionali.
L'associazione deve essere composta da minimo 30 soci sommeliers di cui almeno 10 professionisti. In caso di riduzione del numero di soci al di sotto delle unità previste, l'associazione dovrà essere sciolta. La giunta esecutiva nazionale dell'A.I.S. potrà assegnare  un termine non superiore ai quattro anni per procedere all'integrazione della compagine associativa.
ART. 6 - DIRITTI DEL SOCIO
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione.
I Soci hanno diritto di voto per le deliberazioni che siano dallo Statuto demandate all'Assemblea.
ART. 7 - ORGANI
Gli Organi dell'Associazione sono i seguenti:
- Assemblea degli Associati
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati che risultino in regola con l'iscrizione all'A.I.S. Nazionale secondo gli elenchi che saranno trasmessi in tempo utile per la convocazione.
L'assemblea delibera in merito:
a) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) alle linee guida dell'attività dell'Associazione in armonia dello scopo sociale;
c) all'approvazione dei rendiconti annuali;
d) all'approvazione dell'eventuale Regolamento di applicazione dello statuto;
e) alle modifiche dello Statuto;
f) allo scioglimento dell'Associazione;
g) ad ogni altro argomento che il consiglio Direttivo intendesse sottoporle.
L'assemblea viene convocata:
- almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e della relazione programmatica del Presidente del Consiglio Direttivo;
- ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso;
- quando viene richiesto dalla maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- quando sia necessario eleggere il Presidente Regionale;
- quando sia necessario sostituire il Presidente Regionale che non fosse più in grado di svolgere il suo incarico. In questo caso l'assemblea sarà convocata dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'A.I.S..

L'assemblea sarà convocata mediante pubblici proclami da effettuarsi almeno trenta giorni prima del giorno previsto per il suo svolgimento.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente Regionale o, in sua assenza, da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea tra i soci che hanno diritto.
Su proposta del Presidente verrà nominato un segretario dell'assemblea che dovrà redarre il verbale della riunione.
L'Assemblea sarà valida in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
Le decisioni, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, vengono prese a maggioranza semplice.
Ogni associato ha diritto a un voto.
Tutte le cariche sociali regionali scadono insieme a quelle nazionali.
ART. 9 - PRESIDENTE REGIONALE
Art. 9.1 Modalità di elezione
Il Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea mediante voto libero e segreto espresso dai soci sommelier professionisti e sommelier in regola con il pagamento della quota associativa.
La carica ha la stessa durata delle cariche nazionali dell'A.I.S..
L'assemblea per l'elezione del presidente dell'associazione regionale si svolge presso la sede dell'associazione, o presso altra sede ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo purché situata nel territorio della Regione, dopo il 30 aprile dell'anno di scadenza ed almeno trenta giorni prima della data fissata per l rinnovo delle cariche sociali nazionali. In caso di scadenza prima del termine naturale l'assemblea dovrà essere convocata senza vincoli temporali.
L'assemblea convocata per il rinnovo del Presidente Regionale non potrà subire rinvii se non previa ulteriore convocazione.
I candidati alla carica di presidente Regionale dovranno comunicare per iscritto (raccomandata r.r.) al presidente uscente la loro disponibilità quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva.
I nomi dei candidati verranno inseriti in apposita lista elettorale, copia della quale dovrà essere collocata in luogo vicino e comunque accessibile a quello delle votazioni. Il tempo dell'apertura dei seggi elettorali non potrà essere inferiore alle tre ore.
I risultati delle elezioni saranno raccolti nel libro delle adunanze dell'assemblea dell'associazione regionale, un estratto del quale, contenente i risultati stessi e firmato dai componenti il seggio elettorale, deve essere inviato alla segreteria nazionale entro quindici giorni dalle elezioni.
La giunta esecutiva nazionale dell'A.I.S. provvederà alla ratifica dei risultati elettorali nella prima riunione successiva al ricevimento del relativo verbale.
Art. 9.2  Competenze
Il presidente presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione nei confronti dei terzi anche in giudizio.
Esso ha la responsabilità generale della gestione e del buon funzionamento dell'Associazione.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.
Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti.
Art. 9.3 -  Sostituzione
Qualora il presidente Regionale, per impedimento o per negligenza grave, non fosse in grado di svolgere il suo mandato, potrà essere destituito dalla carica, su proposta del consiglio direttivo, dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'A.I.S.. In tal caso decadranno tutte le cariche regionali e la Giunta Esecutiva nazionale dell'A.I.S. indirà senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa regionale nominando, se del caso, un commissario.
Pag. 3
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente Regionale, dai delegati di zona (art. 12 presente Statuto) - nominati dal Presidente Regionale entro 30 giorni dalla sua elezione - e da eventuali Consiglieri nazionali dell'A.I.S. facenti parte dell'associazione regionale.
Il Consiglio Direttivo elegge, con maggioranza semplice,  al proprio interno un Vice presidente che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio Direttivo resta in carica con il presidente Regionale.
Qualora un membro nominato del Consiglio Direttivo venisse a mancare il Presidente procederà alla sua sostituzione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione potrà avvenire alternativamente a mezzo fax, raccomandata, telegramma, email almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale a cura di un segretario nominato dallo stesso Consiglio.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
ART. 11 - DELEGAZIONI
L'associazione è divisa in zone, dette delegazioni, che di regola corrispondono al territorio di ciascuna provincia. Ciascuna delegazione è retta da un delegato, nominato dal Presidente Regionale tra i sommelier della zona.
La delegazione di appartenenza di ciascun associato viene individuata dal luogo di lavoro per i sommeliers professionisti e dal luogo di residenza per i sommeliers.
Ogni delegazione dovrà essere composta da un minimo di 15 sommelier di cui almeno 5 professionisti.
La divisione in zone è deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale, su proposta del Presidente Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
Ciascuna delegazione dovrà organizzare e articolare le iniziative dell'associazione sul proprio territorio di competenza.
Nelle delegazioni con complessivamente più di trenta sommelier professionisti e sommelier e nelle altre quando lo ritenga opportuno, il Delegato, entro trenta giorni dalla sua designazione, nomina un consiglio di delegazione formato da almeno tre sommelier professionisti o sommelier appartenenti alla delegazione stessa.
Il consiglio di delegazione collabora col delegato nei suoi compiti d'espletamento del lavoro associativo.
Qualora un delegato, per obiettivo impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato secondo le indicazioni del consiglio direttivo dell'associazione regionale, Il Presidente Regionale sentito il consiglio direttivo, prenderà i provvedimenti del caso per assicurare la continuità dell'attività associativa nella delegazione, dandone tempestiva comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale dell'A.I.S..
ART. 12 - RESPONSABILI DI SETTORE
L'associazione potrà avere dei responsabili di settore per le attività più importanti quali ad esempio: didattica, stampa ed editoria, servizi di sommelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc.. I responsabili saranno nominati dal Presidente Regionale, sentito il parere del consiglio direttivo. I responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di consigliere, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, qualora convocati.

ART. 13 - DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE ELEZIONI
La verifica delle elezioni degli organi regionali  potrà essere richiesta al Comitato di Garanzia dell'A.I.S. da parte di ogni elettore entro sessanta giorni dalla data delle elezioni medesime.
La documentazione delle elezioni dovrò essere conservata dagli organi direttivi per la durata di cinque anni.
ART. 14 - BILANCIO
L'esercizio annuale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre.
Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere un rendiconto economico finanziario, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio della associazione è inviato alla giunta esecutiva nazionale dell'A.I.S. entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea.
ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti nella categoria dei Sommeliers.
Dalle cariche sociali non deriva alcun compenso.
ART. 16 -  COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo può nominare una o più Commissioni aventi natura consultiva le cui funzioni verranno di volta in volta indicate dal Consiglio stesso.
ART. 17 - MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica allo Statuto Sociale possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. In questo caso il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea entro sei mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto. Per modificare lo Statuto occorrerà, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione occorrerà il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto.
Lo statuto dovrà essere modificato ogni qual volta si renda necessario uniformarlo allo Statuto dell'Associazione Italiana Sommelier Nazionale.
ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e in seconda convocazione della metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ART. 19 - CONTROLLO ISPETTIVO A.I.S. NAZIONALE
L'associazione è soggetta al controllo ispettivo dell'A.I.S. Nazionale che sarà svolto con le modalità che quest'ultima riterrà opportune.
ART. 20 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non contemplato del presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni.

F.TO OSVALDO BARONCELLI
F.TO MASSIMO PALAZZO NOTAIO vi è il sigillo

[ Versione Stampabile ]

CORSI
DATE CORSI
Programma 1° LIVELLO
Programma 2° LIVELLO
Programma 3° LIVELLO
AGGIORNAMENTI DIDATTICI
CORSI DI AVVICINAMENTO
   
STANNO INIZIANDO
Dal 13/09/2010
al 13/12/2010
Arezzo
Programma 2° LIVELLO

Dal 20/09/2010
al 20/12/2010
Apuana
Programma 1° LIVELLO

Dal 22/09/2010
al 26/01/2011
Lucca
Programma 3° LIVELLO

Dal 27/09/2010
al 13/12/2010
Prato
Programma 1° LIVELLO

Dal 27/09/2010
al 06/12/2010
Firenze
Programma 2° LIVELLO

Dal 05/10/2010
al 09/12/2010
Siena
Programma 2° LIVELLO

Dal 11/10/2010
al 21/02/2011
Lucca
Programma 2° LIVELLO

Dal 11/10/2010
al 21/03/2011
Versilia
Programma 2° LIVELLO

Dal 19/10/2010
al 15/02/2010
Pisa
Programma 1° LIVELLO

Dal 25/10/2010
al 14/02/2011
Val d'Elsa
Programma 2° LIVELLO

Dal 04/11/2010
al 22/12/2010
Siena
Programma 3° LIVELLO

Dal 19/01/2011
al 04/05/2011
Arezzo
Programma 1° LIVELLO

Dal 20/01/2011
al 21/03/2011
Siena
Programma 1° LIVELLO

Dal 09/02/2011
al 18/05/2011
Lucca
Programma 1° LIVELLO

   
NEWSLETTER
Email :
Nome :
Cognome :

Home - Statuto - Organigramma - Diventa Socio AIS - Calendario - Segreteria